1. Allo scopo di assicurare il trasferimento dall'Italia all'estero delle attrezzature sanitarie donate nonché la tenuta dell'inventario aggiornato delle attrezzature disponibili, di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e per consentire la partecipazione alla rete del teleconsulto e della formazione a distanza di ospedali appartenenti a Stati nei quali non vi siano ospedali italiani, è autorizzata la concessione di un contributo associativo nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2007 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 in favore dell'associazione «Alleanza degli Ospedali Italiani del Mondo».